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STATUTO
ART.1 L'Unione locale di Treviso deve svolgere funzione proponitrice verso
l'Unione Nazionale e seguirne poi costantemente l'indirizzo coordinatore,
demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori
commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di
categoria. ART. 2 LUnione ha durata illimitata. ART. 3 L'Unione ha la propria sede al domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Direttivo. ART. 4 L'Unione svolgerà la sua attività soprattutto con: a. le riunioni o assemblee generali; b. la realizzazione dei progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati; c. la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione; d. l'organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e concorsi. ART. 5 Il patrimonio dell'Unione si compone: a. delle quote sociali; b. delle contribuzioni volontarie e straordinarie. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 6 Dell'Unione possono far parte i dottori commercialisti iscritti all'albo per la giurisdizione del Tribunale di Treviso, o altre giurisdizioni, ed i praticanti iscritti presso il registro tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso o da altri Ordini italiani. L'Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto. Sono soci effettivi i professionisti che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto gli anni quarantatre. Sono soci aderenti i professionisti che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati effettivi. Sono soci praticanti gli iscritti al registro dei praticanti tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e tutti coloro che esercitano la professione in attesa delliscrizione allAlbo conseguente al superamento dellesame di Stato. I soci aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. I soci praticanti, potranno eleggere, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all'atto della sua cancellazione dal registro dei praticanti e dovrà essere reintegrato. Egli decade comunque alla conclusione del mandato del consiglio direttivo in carica. Con delibera di assemblea, possono essere nominati nella qualità di soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. I soci effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale che sarà fissata dal Direttivo, anche in misura differenziata. Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili. ART. 7 Perdono di diritto la qualifica di soci effettivi ed aderenti i soci che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno nell'anno finanziario, entro il termine fissato dal Direttivo, la quota sociale. Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere ai Probiviri entro dieci giorni dalla notifica. ART. 8 Gli organi preposti al funzionamento dell'Unione sono: - l'Assemblea generale dei soci; - il Direttivo; - la Commissione di Studio; - il Collegio dei Probiviri. ART. 9 L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni altra volta che il Direttivo ritenga opportuno convocarla. L'ordine del giorno è fissato dal Direttivo. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle questioni messe all'ordine del giorno, procede alla nomina dei membri del Direttivo e dei Probiviri. Approva il bilancio da presentarsi a cura del Tesoriere entro il quarto mese di ogni anno. Essa è valida in 1° convocazione se è presente almeno un terzo degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Deve essere convocata per lettera fax o e mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; nel avviso di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno. Sono ammesse deleghe per la partecipazione nel numero limitato di tre per iscritto. Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi, in regola col versamento delle quote sociali. Il risultato delle votazioni può essere contestato entro i cinque giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale riunirà senza indugio l'Organo che deciderà ai sensi dell'art. 13 e riferirà al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea. ART. 10 Il Direttivo si compone di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione di Studio, eletti tra i soli membri effettivi oltre ai consiglieri fino a un numero massimo di sette. E' inoltre prevista la nomina di un rappresentante dei soci praticanti che andrà ad aggiungersi ai componenti del direttivo nella qualità di uditore senza diritto di voto eletto ai sensi dell'art. 6. Il Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea generale e i membri uscenti sono rieleggibili. Esso designa nel proprio ambito le singole cariche. Si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Direttivo è l'unico organo che autorizza le spese. L'Unione è rappresentata dal Presidente del Direttivo in ogni circostanza o da un altro socio delegato esecutivo. Il Direttivo redigerà il bilancio che dovrà essere annualmente approvato dall'assemblea. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli associati. ART. 11 La commissione di studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Direttivo e di elaborare le relazioni. Essa è nominata ogni tre anni dal Direttivo. E' formata da sei a otto membri oltre il componente del Direttivo responsabile della Commissione. Designa sottocommissari scegliendone i componenti tra gli iscritti e delegando per ciascuna un proprio membro a coordinare i lavori. La commissione opera secondo un programma generale definito dal Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell'ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione. La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Direttivo ai sensi dell'articolo 10; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni è regolamentato dal Direttivo. ART. 12 Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo. Esso si compone del Direttivo, della Commissione di Studio e degli ex Presidenti. E' presieduto dal Presidente in carica. ART. 13 Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall'assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo, eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione. L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti. Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 25, l'assemblea ha facoltà di nominare un proboviro unico in luogo dell'organo collegiale. Agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili. ART. 14 Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Direttivo, della Commissione di Studio o dei Probiviri si procederà alla cooptazione ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso triennio. ART. 15 Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata. ART. 16 Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo. La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto
favorevole di 1/3 (un terzo) più uno dei soci effettivi iscritti,
salvo migliore maggioranza degli aventi diritto a voto intervenuti. Tuttavia
il Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse
utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell'assemblea, affinché
alcuna delle prescrizioni del presente statuto non sia in contrasto o
difforme da quello dello Statuto dell'Unione Nazionale attuale o successivo
ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per
qualunque momento ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria
innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria
delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni
che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta
Esecutiva o dal Consiglio Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti.
Si chiama "Unione Giovani" per letà anagrafica
(under 40) di coloro che sono chiamati a ricoprire le cariche decisionali
ed operative e perchè privilegia le problematiche dei giovani che
si inseriscono nel mondo professionale, ma è comunque lo strumento
che consente ai Dottori Commercialisti di esprimersi sulle problematiche
culturali, professionali e di categoria. Si propone, senza fini di lucro,
di contribuire alla tutela della professione, di promuovere lo studio
e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di categoria,
nonchè di favorire, fra gli iscritti Dottori Commercialisti, legami
di amicizia, collaborazione e solidarietà.
Per iscriversi all'Unione:
Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a ugdc.tv |
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